Avv. Giovanna Pellegrini
  • Avv. Giovanna Pellegrini
  • 02 Dec 2022
Condividi su:
La responsabilità patrimoniale del coniuge per i debiti contratti dall’altro.

La responsabilità patrimoniale del coniuge per i debiti contratti dall’altro.

Nel caso in cui uno dei coniugi abbia dei debiti, cosa può succedere ai beni dell'altro coniuge?

Molti contribuenti si chiedono se, qualora uno dei due coniugi non paghi le cartelle esattoriali, l’Agenzia Entrate Riscossione può liberamente iscrivere un’ipoteca, o un fermo amministrativo, sull’auto del coniuge non-debitore.

Per dare una risposta alla questione bisogna innanzitutto distinguere a seconda che la coppia abbia optato per la comunione o per la separazione dei beni.

In regime di separazione dei beni, si tengono distinti i due patrimoni, sia sotto il profilo dell’attivo che del passivo, perciò il creditore potrà aggredire solamente il patrimonio del debitore e non anche quello del relativo coniuge.

Nell’ipotesi opposta, con il regime della comunione dei beni tutto ciò che viene acquistato da un coniuge, dopo il matrimonio, diviene di proprietà anche dell’altro. Ma c’è di più: nel caso in cui uno dei due abbia contratto debiti, i creditori di quest’ultimo potranno rifarsi sui beni caduti nella comunione, e quindi pignorarli.

In questo caso, però, il pignoramento non si estenderà sull’intero valore del bene ma, bensì, solo sul 50% del suo valore.

Ciò significa che, nel caso in cui il bene verrà venduto all’asta, il coniuge-non debitore si vedrà restituire metà del ricavato. Il pignoramento, invece, potrà, essere integrale solo su quei beni che sfuggono alla comunione, restando in piena proprietà del coniuge a cui appartengono: ad esempio, beni ricevuti in donazione o in eredità.

Tutto ciò vale anche per i debiti correlati a cartelle esattoriali, rimaste impagate.

Dunque, il solo modo per limitare la responsabilità al solo coniuge debitore è quello di adottare, o modificare in qualsiasi momento, come regime patrimoniale quello della separazione dei beni.

Articolo precedente Articolo successivo